LA MEDIAZIONE

Nel nostro ordinamento le controversie possono essere risolte, e garantite anche mediante strumenti diversi dal processo, ossia senza ricorrere all’intermediazione del giudice.

La mediazione rientra certamente tra gli strumenti della giustizia complementare, ed è un procedimento stragiudiziale di risoluzione delle controversie.

Tra i vantaggi di tale procedura vi è senz’altro la rapidità, i costi molto contenuti sgravi fiscali, esenzione dell’imposta di registrazione,  la possibilità di ricorrere, in caso di esito negativo della mediazione, alla giustizia ordinaria.

Negli ultimi tempi, il legislatore, al fine di favorire l’eliminazione del contenzioso arretrato, ha manifestato una particolare propensione all’introduzione di procedimenti alternativi all’ordinario processo giurisdizionale, come nel caso della mediazione obbligatoria di cui al D. Lgs. 28/2010 (e succ. modifiche), della convenzione di negoziazione assistita da avvocati.

Il d. lgs. 28/2010 ha dato attuazione alla delega legislativa di cui all’art. 60, l. 69/2009 in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali, e, in ambito comunitario, alla direttiva 2008/52/CE, che ha imposto agli Stati membri dell’Unione Europea, l’introduzione dell’istituto di mediazione.

Chiunque può accedere alla mediazione per la conciliazione di una controversia civile e commerciale, purché si tratti di diritti disponibili (c.d. mediazione facoltativa).

In certi casi, l’esperimento del procedimento di mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale (c.d. mediazione obbligatoria), in relazione alle seguenti materie:

  • Condominio;
  • Diritti reali (proprietà, superficie, enfiteusi, usufrutto, uso ed abitazione, le servitù prediali);
  • Divisione;
  • Successioni ereditarie;
  • Patti di famiglia;
  • Locazione;
  • Comodato;
  • Affitto di aziende;
  • Risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria;
  • Risarcimento del danno derivante da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità;
  • Contratti assicurativi, bancari e finanziari.

Lo svolgimento della mediazione non preclude in ogni caso la concessione dei provvedimenti urgenti e cautelari. 

Gli accordi di mediazioni sono inoppugnabili, immediatamente esecutivi e trascrivibili .

 

Studio Contino & Associati  

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