Mentre è in corso un vertice europeo che deciderà misure eccezionali a favore di tutti i Paesi europei colpiti dal Covid 19, il sostegno al mondo produttivo, voluto da Governo con il D.L. n. 23 del 8.4.2020 “Decreto Liquidità” approvato dal Consiglio dei Ministri, intende fronteggiare l’emergenza economica e si concretizza in una serie di misure economiche tra le quali spiccano forme di garanzia attivate dallo Sato agli istituti di credito che presteranno denaro alle imprese. Ciò avverrà attraverso due grandi strutture statali: il Fondo di Garanzia PMI (piccole e medie imprese) e Sace Spa (società del gruppo Cassa Depositi e Prestiti). 

Il decreto si pone lo scopo di sostenere  tutto il tessuto produttivo nazionale: piccole e medie imprese (fino a 499 dipendenti), imprese individuali (artigiani, autonomi e professionisti), grandi aziende, con lo scopo di accompagnare la ripresa del lavoro durante il periodo di riorganizzazione provocato dalla crisi epidemica generata dal Covid 19, e favorire così  la ripartenza produttiva della cosiddetta “Fase 2”, sul presupposto   di una nuova organizzazione che le imprese dovranno darsi, adottando misure sanitarie per l’esercizio al pubblico, nuove procedure di sicurezza sul lavoro, sanificazione costante degli ambienti, presidi per garantire il distanziamento sociale, adottando nuove modalità di lavoro e il maggior uso delle  tecnologie.

Due tipi di linee di credito sono fondamentalmente previste.

  1. Prestiti alle piccole e medie imprese: PMI garantita dallo Stato al 100% 

  • L’importo erogabile è al massimo di 25 mila euro, calcolato nella proporzione del 25% del fatturato annuo dell’impresa per il 2019, come risultante dal bilancio o dalla dichiarazione dei redditi;
  • La durata del prestito è prevista per il tempo massimo di sei anni, con possibilità di posticipare l’inizio della restituzione fino a 24 mesi;
  • L’impresa richiedente non deve rientrare nella categoria delle imprese in difficoltà alla data del 31 dicembre 2019, né presentare alla data del 29 febbraio 2019 esposizioni deteriorate presso il sistema bancario;
  • Il costo delle commissioni e quelle del finanziamento devono essere contenute ed obbligatoriamente inferiori a quelle avanzate senza garanzia. 

In attesa ricevere conferma sulle procedure di invio del modulo ministeriale, in allegato il modello scaricabile, Mod. 4 bis, pubblicato dal Fondo di Garanzia. 

  1. Prestiti diretti alle imprese con più di 499 dipendenti e linee di credito superiori ai 25 mila euro. 

Anche in questo caso lo Stato garantisce direttamente l’erogazione con garanzia fino al 100% sostenuta da Sace Spa e Consorzi di Garanzia. L’istruttoria sarà più articolata in quanto si tratta di finanziamenti di scopo, finalizzati a finanziare particolari settori considerati strategici o da ammodernare: 

  • Contributi allo sviluppo tecnologico
  • Appartenenza alla rete logistica e dei rifornimenti
  • Incidenza su infrastrutture critiche e strategiche
  • Impatto sui livelli di occupazione e mercato del lavoro
  • Peso specifico nell’ambito di una filiera produttiva strategica 

In attesa che il quadro operativo si precisi, è possibile elencare di seguito l’insieme delle misure fiscali e finanziarie previste a supporto delle imprese, di cui tratteremo via via gli approfondimenti in funzione delle vostre esigenze.  

Le modalità di attivazione:

  • Fondo di Garanziae snellimento delle procedure burocratiche per accedere alle garanzie concesse dal Fondo, che agirà su tre direttrici principali:

    • garanzia al 100%: 
      • per i prestiti di importo non superiore al 25% dei ricavi fino a un massimo di 25.000 euro;
      • senza alcuna valutazione del merito di credito;
      • le banche potranno erogare i prestiti senza attendere il via libera del Fondo di Garanzia.
    • garanzia al 100% (di cui 90% Stato e 10% Confidi):
      • per i prestiti di importo non superiore al 25% dei ricavi fino a un massimo di 800.000 euro; 
      • senza valutazione andamentale.
    • garanzia al 90%:
      • per i prestiti fino a 5 milioni di euro;
      • senza valutazione andamentale.
  • Garanzia SACE: per le grandi imprese e settori strategici.

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A completezza delle informazioni, indichiamo di seguito, un elenco di misure fiscali approvate sempre allo scopo di contenere la crisi generata dall’epidemia: agevolazioni per il recupero di costi imprevisti ed slittamenti di scadenze fiscali senza calcolo di sanzioni ed interessi, rinvii di adempimenti fiscali e amministrativi, rinvio entrata in vigore Codice della Crisi d’impresa.   

Misure fiscali

  • Credito d’imposta. Per l’acquisto di dispositivi di protezione nei luoghi di lavoro(mascherine chirurgiche, Ffp2 e Ffp3, guanti, visiere di protezione e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari ex art.64 del decreto-legge n. 18 del 2020  o barriere e pannelli protettivi. Sono, inoltre, compresi i detergenti mani e i disinfettanti).
  • Sospensione di versamenti tributari e contributivi
    • Sono sospesi, rispettivamente, per i mesi di aprile e di maggio 2020, versamenti delle ritenute fiscali e previdenziali, i versamenti IVA.
    • I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal medesimo mese di giugno 2020.
  • Proroga sospensione ritenute sui redditi di lavoro autonomo e sulle provvigioni inerenti rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d’affari
  • Metodo previsionale acconti giugno
    • Permette di agevolare i contribuenti che, potrebbero registrare una diminuzione dell’imponibile fiscale ai fini dell’Irpef, dell’Ires e dell’Irap.
    • Possibilità di calcolare e versare gli acconti dovuti utilizzando il metodo “previsionale” anziché il metodo “storico”:solo per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, la non applicazione di sanzioni e interessi in caso di scostamento dell’importo versato a titolo di acconto, rispetto a quello dovuto sulla base delle risultanze della dichiarazione dei redditi e dell’Irap, entro il margine del 20 per cento.
  • Rimessione in termini per i versamenti
    • I versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni con scadenza il 16 marzo 2020, sono prorogati senza il pagamento di sanzioni e interessi.
  • Disposizioni relative ai termini di consegna e di trasmissione telematica della Certificazione Unica 2020
    • Consentire ai sostituti d’imposta di avere più tempo a disposizione per l’effettuazione degli adempimenti fiscali, in conseguenza dei disagi derivanti dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, 
    • Permettere ai cittadini e ai soggetti che prestano l’assistenza fiscale di essere in possesso delle informazioni necessarie per compilare la dichiarazione dei redditi,
    • solo per l’anno 2020, la norma differisce al 30 aprile il termine entro il quale i sostituti d’imposta devono consegnare agli interessati le certificazioni uniche relative ai redditi di lavoro dipendente e assimilati e ai redditi di lavoro autonomo.
  • Proroga dei certificati
    • In materia di appalti, emessi dall’Agenzia delle Entrate;
    • In particolare per i certificati emessi entro il 29 febbraio 2020 prorogandone la validità fino al 30 giugno 2020, al fine di evitare, in considerazione della situazione connessa all’emergenza epidemiologica da COVID-19, accessi da parte di contribuenti agli uffici dell’Agenzia.
  • Assistenza fiscale a distanza
    • agevolare la tempestiva presentazione della dichiarazione mediante il modello 730;
    • agevolare le modalità di rilascio della delega all’accesso alla dichiarazione precompilata e della relativa documentazione;
    • regolarizzazione alla cessazione dello stato di emergenza.
  • Semplificazioni per il versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche: La norma modifica l’articolo 17 del decreto-legge n. 124 del 2019:
    • nel caso in cui l’ammontare dell’imposta dovuta per le fatture elettroniche emesse nel primo trimestre solare dell’anno sia di importo inferiore a 250 euro (ma l’importo complessivo dell’imposta dovuta per il primo e secondo trimestre è superiore a 250 euro), il versamento può essere effettuato nei termini previsti per il versamento dell’imposta relativa alle fatture emesse nel secondo trimestre dell’anno;
    • Se, considerando anche l’imposta dovuta per le fatture emesse nel secondo trimestre dell’anno, l’importo complessivo da versare resta inferiore a 250 euro, il versamento dell’imposta relativa al primo e secondo trimestre dell’anno può essere effettuato nei termini previsti per il versamento dell’imposta dovuta in relazione alle fatture elettroniche emesse nel terzo trimestre dell’anno di riferimento;
    • Restano ferme le ordinarie scadenze per i versamenti dell’imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche emesse nel terzo e quarto trimestre solare dell’anno.

Le altre misure per le imprese previste nel decreto liquidità

  • Fondo solidarietà mutui “prima casa”, cd. “Fondo Gasparrini” (di cui abbiamo già trattato nella newsletter del 9 aprile 2020)
  • Sottoscrizione contratti e comunicazioni in modo semplificato. La nuova disciplina di conclusione dei contratti a distanza da parte di intermediari finanziarie e banche
  • Differimento dell’entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza
    • In questo quadro macroeconomico emergenziale si dispone il rinvio integrale al 1° settembre 2021 dell’entrata in vigore del decreto legislativo 12 gennaio 2019, relativo al Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza.
  • Disposizioni temporanee in materia di riduzione del capitale
    • evitare che la perdita del capitale, dovuta alla crisi da Covid-19 e verificatasi nel corso degli esercizi chiusi al 31 dicembre 2020, ponga gli amministratori di un numero elevatissimo di imprese nell’alternativa tra l’immediata messa in liquidazione, con perdita della prospettiva di continuità per imprese anche performanti, ed il rischio di esporsi alla responsabilità per gestione non conservativa ai sensi dell’articolo 2486 del codice civile.
    • sospensione degli obblighi previsti dal codice civile in tema di perdita del capitale sociale, per contro, tiene conto della necessità di fronteggiare le difficoltà dell’emergenza Covid-19 con una chiara rappresentazione della realtà, non deformata da una situazione contingente ed eccezionale.
    • Resta ferma la previsione in tema di informativa ai soci, peraltro prevista, per la società per azioni, dall’art. 58 della Direttiva 1132/2017.
  • Disposizioni temporanee sui principi di redazione del bilancio 
    • Lo scopo è quello di favorire la tempestiva approvazione dei bilanci delle imprese.
  • Disposizioni temporanee in materia di finanziamenti alle società
    • L’esigenza di incentivare i canali necessari per assicurare un adeguato rifinanziamento delle imprese rende opportuna la temporanea disattivazione dei meccanismi di postergazione dei finanziamenti effettuati dai soci o da chi esercita attività di direzione e coordinamento.
  • Disposizioni in materia di concordato preventivo e di accordi di ristrutturazione
    • Prevede una serie di interventi inerenti le procedure di concordato preventivo o gli accordi di ristrutturazione tra imprese e istituti di credito e terzi creditori, al fine di salvaguardare quelle procedure aventi concrete possibilità di successo prima della crisi epidemica.
  • Disposizioni temporanee in materia di ricorsi e richieste per la dichiarazione di fallimento e dello stato di insolvenza
    • Misura eccezionale e temporanea ma a valenza generale; previsione generale di improcedibilità di tutte quelle tipologie di istanze che coinvolgono imprese di dimensioni anche grandi, che dichiarano lo stato di insolvenza, potranno essere nuovamente presentate.
  • Sospensione dei termini di scadenza dei titoli di credito
    • Sospensione dell’incasso cambiali, assegni bancari e postali che potranno essere trasmessi oltre i termini di leggi.

 

Siamo disponibili a fornire ogni ulteriore chiarimento e ad analizzare la singola vicenda per accompagnare i nostri clienti nel percorso di soluzione.