Mediazione obbligatoria. Nella seduta del 17 giugno 2020, il Senato ha approvato con voto di fiducia, il maxi-emendamento del Governo sulla conversione in legge del D.L. 30.4.2020 .28 .

ra le varie norme il legislatore ha previsto una nuova ipotesi di mediazione obbligatoria, includendo un articolo volto a prevedere il ricorso a tale istituto come condizione di procedibilità anche per le controversie derivanti da tutti quei contratti che, a seguito dell’emergenza sanitaria, non sono stati rispettati, mediante l’ introduzione del comma 6 – ter all’art.3 d.l. 6/2020.

“Nelle controversie in materia di obbligazioni contrattuali, nelle quali il rispetto delle misure di contenimento o comunque disposte durante l’emergenza da Covid 19 sulla base di disposizioni successive, può essere valutato ai sensi del comma 6 –bis, il preventivo esperimento del procedimento di mediazione, ai sensi del comma 1-bis dell’articolo 5 del d.lgsl. 4/3/2010 n.28, costituisce una condizione di procedibilità”.

Quando procedere con  un’istanza di mediazione :

La prima questione è individuare per quali controversie quindi la mediazione sia divenuta condizione di procedibilità:

  1. le azioni di risoluzioni del contratto per impossibilità sopravvenuta della prestazione;
  2. le azioni di risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sempre sopravvenuta (sempre a causa delle misure di contenimento della pandemia).
  3. tutte quelle azioni in cui va valutata la gravità dell’inadempimento e il mancato tempestivo recesso.
  4. Tutte le materie che riguardano obbligazioni contrattuali, in cui sia già prevista la  mediazione (ad esempio locazione  o affitto d’azienda), oppure già soggette a negoziazione assistita, oppure non soggette finora ad alcun procedimento di ADR.
  5. tutte le controversie in materia di obbligazioni contrattuali derivanti dal periodo Covid 19 e sulla base delle disposizioni governative.

Perché la mediazione:

Il comma 6 ter così statuendo ha imposto la prevalenza della mediazione rispetto alla negoziazione assistita, ciò in continuità con il pronunciamento della Corte Costituzionale e in ragione di un quid pluris tipico della mediazione: la presenza del terzo imparziale che tenta di provocare con il suo intervento ed attraverso la volontà delle parti la conciliazione.

Dubbio operativo e nuovi criteri di individuazione delle materie di mediazione:

anche se dal punto di vista normativo la novità della obbligatorietà della mediazione genericamente in materia di obbligazioni contrattuali non è nuova, essendo infatti già una tecnica ricorrente anche in materia di “protezione dei dati personali” o di “antitrust”, per eliminare ogni dubbio sulla applicazione dell’istituto della mediazione, sarebbe stato opportuno assoggettare espressamente tutte le obbligazioni contrattuali al previo tentativo di mediazione.

Proposta :

è però evidente che per contenere gli inevitabili dubbi interpretativi della norma, a seguito della nuova introduzione della mediazione in materia di obbligazioni contrattuali, sarebbe auspicabile prevedere specifiche clausole di mediazione da inserire nel contratto da sottoscrivere tra le parti.