Superata la data del 12 maggio e la ripresa del lavoro nei tribunali, l’attività legale ha ricominciato a mettersi in moto e le richieste dei Clienti a crescere, soprattutto in materia di:

  • locazioni e ritardi o inadempimenti contrattuali relativi a forniture, viaggi, prenotazioni e rette scolastiche;
  • locazioni (commerciali e residenziali) e inadempimenti su forniture e contratti commerciali;
    successioni e passaggi generazionali nelle aziende poiché i decessi, oltre a essere cresciuti, sono stati anche improvvisi e spesso privi di una pianificazione del dopo.

Non si può fare a meno di considerare che la ripresa deve contemplare un diverso modo per affrontare alcuni gravissimi problemi che coinvolgono tutti, cittadini, imprese, e pubblica amministrazione, e per evitare il rallentamento dell’operatività del “sistema giustizia”, reso ancora più difficile dall’emergenza sanitaria.

L’invito a puntare sulla risoluzione stragiudiziale delle controversie derivate dalla crisi post lockdown è giunto dal Manifesto della giustizia complementare alla giurisdizione, elaborato dagli esperti del tavolo tecnico presso il Ministero della Giustizia, i quali hanno sviluppato un ventaglio di proposte per favorire il ricorso al procedimento di mediazione: dagli incentivi economici all’obbligo di mediazione per le liti sui contratti.

Per rendere concreto il sostegno alla mediazione, il tavolo tecnico ha proposto al ministro alcuni interventi normativi che vertono su:

  • incentivi economici per le parti, per ridurre i costi della mediazione;
  • spinta alla mediazione ordinata dai giudici con la possibilità per i magistrati di disporla anche fuori udienza se è rinviata per l’emergenza;
  • previsione che la mediazione diventi condizione di procedibilità in giudizio per le liti sui contratti, a partire da quelle derivate dalle misure di contenimento del virus.

Una spinta alla mediazione online è poi arrivata dal decreto legge Cura Italia (dl 18/20) che ha semplificato il ricorso alle videoconferenze, utilizzabili se esiste il consenso delle parti.

Nel periodo emergenziale, quindi fino al 31 luglio 2020, il collegamento da remoto sarà possibile anche senza che sia previsto dal regolamento dell’organismo di mediazione ed è stata cancellata la necessità della firma digitale delle parti grazie alla ratifica dei difensori che possono dichiarare autografa quella dei propri clienti.

Da non sottovalutare, infine, l’efficacia della mediazione come collante sociale per la riattivazione di una comunicazione interrotta fra le parti in conflitto e per la condivisione dei valori dell’autonomia, della consapevolezza e della responsabilità, volano di rinascita delle relazioni e della coesione sociale, esito tipico della mediazione e presupposto per la ripartenza del Paese.