La Legge 27 2020 autorizza la mediazione telematica in videoconferenza

Con Legge 24 aprile 2020, n. 27, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 110 del 29 aprile 2020, il Parlamento ha convertito in legge, con modifiche, il Decreto Cura Italia, recante misure di potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19.

La novità più significativa per il mondo della giustizia civile lo registra l’istituto della mediazione.

Mi riferisco agli incontri di mediazione in videoconferenza ed anche alla sottoscrizione del verbale di mediazione con firma digitale da parte dell’avvocato della parte.

Nel periodo che va dal 9 marzo al 30 giugno 2020, gli incontri di mediazione possono svolgersi in via telematica con il preventivo consenso di tutte le parti coinvolte nel procedimento. Il senso della disposizione è consentire l’attività di mediazione che, diversamente, dal 9 marzo 2020 all’11 maggio 2020, insieme agli altri termini processuali era stata sospesa.

In questo momento la mediazione può giocare, oltretutto, un ruolo fondamentale a fronte della situazione della giustizia, differita per ragioni emergenziali, con particolare riferimento alla gestione del contenzioso di ritorno, originato dalla pandemia.
Ma la vera novità sta nella stabilizzazione di questa modalità di svolgimento degli incontri che potranno proseguire, anche successivamente a tale periodo, con il preventivo consenso di tutte le parti coinvolte nel procedimento, in via telematica, ai sensi dell’articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, mediante sistemi di videoconferenza.

Apparentemente ci si potrebbe chiedere in che cosa consista la novità apportata dalla disposizione posto che il D.lgs. n. 28/2010 che ha introdotto nel nostro sistema giuridico la mediazione civile già prevedeva la possibilità per gli organismi di svolgere gli incontri in via telematica.

La novità sta nel riconoscere liceità all’utilizzazione di un sistema di videoconferenza senza necessario ricorso ad una piattaforma telematica ministeriale, come indicato in un primo regolamento tecnico. Ciò, è bene ricordarlo, non comporta alcuna deroga al rispetto delle norme sulla privacy, in tema di protezione dei dati raccolti, portata del trattamento, periodo di conservazione e accessibilità, regole di cosiddetta privacy by design e by default.

Un aspetto molto delicato e non secondario su cui gli organismi dovranno prestare molta attenzione, proprio per evitare l’insorgere di controversie sul rispetto della normativa della privacy e della riservatezza delle comunicazioni dei contenuti, che qualora presenti non potrebbero essere sanate per l’effetto di carenze del software utilizzato.

Detta modalità procedurale digitale comporta due questioni: la prima è la sottoscrizione del verbale di mediazione o di conciliazione; la seconda è l’efficacia della procura alle liti.

«In caso di procedura telematica l’avvocato, che sottoscrive con firma digitale, può dichiarare autografa la sottoscrizione del proprio cliente collegato da remoto ed apposta in calce al verbale ed all’accordo di conciliazione», come introdotto dal comma 20 bis dell’art. 83 della legge di conversione 24.4.2020 n.27.

Al di là del confronto dottrina in atto , vale a dire se l’espressione «dichiarare autografa la sottoscrizione» equivalga alla certificazione (come nel caso della procura alle liti in questo periodo sottoposta alle regole di distanziamento sociale quindi alla autentica operata con firma digitale dall’avvocato della copia fotostatica del cliente) anche detta autentica minore, oppure ad un terzo genus diverso dall’autentica notarile per intendersi.

A parere di scrive si tratta di un’autentica sostanziale. Del resto che così stiano le cose lo chiarisce la natura se riflettiamo dell’accordo conciliativo, che è un patto negoziale, dove la presenza dell’avvocato ha lo scopo di suggellarne l’efficacia esecutiva, prevista dall’articolo 12 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 e di garantirne, unitamente al mediatore, la conformità alle norme imperative ed inderogabili del sistema giuridico.

Ne deriva che il legislatore – cogliendo l’occasione dell’emergenza – ha definitivamente superato un grande ostacolo e favorito la diffusione della mediazione a distanza consistito, come abbiamo visto, nell’impossibilità di far sottoscrivere il verbale alle parti personalmente dinnanzi al mediatore che era onerato della certificazione delle sottoscrizioni, e chiarendo al contrario che il mediatore non può “certificare l’autografia” delle sottoscrizioni, neppure quelle apposte in via digitale, a distanza.

Sabrina Contino – Responsabile scientifico alla formazione