Il principio statalista per cui solo lo stato può intervenire per dirimere una lite di carattere privato su richiesta di una delle parti, impronta la nostra storia giuridica ed ha educato la nostra cultura sociale, a partire dall’introduzione del principio di legalità e di divisione dei poteri. 

Sulla base di questa impostazione, la funzione giurisdizionale ha fornito per secoli una tutela paternalistica da parte dello Stato, dalla quale discendeva un senso di protezione e di certezza, esercitato d’autorità esclusivamente dal giudice.

Sono stati i mutamenti economici globali che hanno, dapprima, moltiplicati gli scambi commerciali ma anche i conflitti. Se i Paesi anglosassoni hanno già da un secolo organizzato sistemi alternativi e deflattivi del processo per risolvere questioni legali diverse, il mercato unico europeo ha introdotto nuovi strumenti di risoluzione alternativa delle controversie in materia commerciale, in tempi recenti. 

Il potere di risolvere le proprie controversie è una acquisizione in corso nella coscienza collettiva, stimolata dalle scelte del legislatore, che passano attraverso il riscontro fornito dall’ordinamento giuridico circa l’efficacia dell’accordo mediativo, il quale è immediatamente esecutivo ed inappellabile.  

Il procedimento di mediazione è parte integrante della procedura civile e tuttavia ha una propria indipendenza di contenuti che la distinguono nettamente dal resto del processo. Prova ne è che il giudice può condannare al pagamento di una sanzione pecuniaria la parte che non ha correttamente partecipato alla mediazione e, contemporaneamente, dichiarare vittoriosa la stessa parte all’esito del processo dinnanzi a sé stesso.

Il Tribunale di Vasto in R.G.A.C. 701/17, ordinanza del 9.4.2018, stabilisce che “l’irrogazione della sanzione pecuniaria prescinda del tutto dall’esito del giudizio e non sia necessariamente subordinata alla decisione del merito della controversia”.

Le riflessioni esposte sono confermate dai dati ufficiali, primi fra tutti quelli pubblicati dal Ministero della Giustizia: il ricorso all’istituto della mediazione, negli ultimi anni, ha  registrato un sensibile aumento, anche a fronte di una riduzione dei procedimenti civili. 

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E’ pertanto ragionevole e verosimile concludere che, nel futuro, la mediazione si ponga come procedura fondamentale e primaria nella risoluzione  delle controversie in materia civile.

Sabrina Contino 

Responsabile scientifico per la formazione  

 

Estratto dell’articolo apparso sulla rivista “La Mediazione”